Organismo di mediazione
Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un'organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di "mediazione".
Il servizio di mediazione delle Camere di commercio offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall'economicità:
- è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
- è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità, e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento.
La mediazione può avere inizio:
- su iniziativa di parte;
- in virtù di un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
- su invito del giudice (c.d. mediazione delegata);
- qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale c.d. mediazione obbligatoria.
Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in materia di:
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari;
- contratti finanziari;
- condominio.
In tutti i predetti casi, il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda presso la segreteria dell'Organismo di mediazione. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 90 giorni.
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Attivazione della procedura
Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria dell'Organismo di mediazione della Camera di commercio (o altro Organismo), iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia.
- il modulo di domanda di mediazione (in numero di triplice copia e pari al numero delle controparti per il deposito cartaceo) oppure via pec all'indirizzo: cciaa@fg.legalmail.camcom.it o sulla piattaforma Conciliacamera previa registrazione (www.conciliacamera.it);
- copia dei documenti ritenuti rilevanti, che saranno depositati presso la Segreteria del Servizio (in tante copie quante sono le parti, oltre ad una copia per il conciliatore) e dalla stessa messi a disposizione delle parti invitate;
- copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante;
- copia del mandato a conciliare rilasciato dal proponente al proprio avvocato per l’assistenza durante il procedimento;
- il versamento delle spese di avvio pari a € 40,00 + Iva per le mediazioni aventi un valore fino a € 250.000,00 e pari a € 80,00 + Iva per un valore da € 250.001,00 in su, verranno versate dopo l’emissione da parte dell’ufficio dell’avviso di pagoPA a seguito del deposito della domanda.
A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria dell'Organismo fissa il giorno dell'incontro di mediazione e trasmette la domanda all'altra parte, che dovrà, utilizzando l'apposita modulistica, aderire al tentativo di mediazione. La Segreteria individua inoltre il mediatore, all'interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un'apposita formazione in tecniche di mediazione e ne dà comunicazione alle parti.
Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell'accordo, sottoscritto anche dalle parti che costituisce titolo esecutivo. In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all'incontro), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio successivo.
I costi del servizio di mediazione sono definiti dall'all.A) del Regolamento.
Si ricorda che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
È previsto un beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo.
Tutti i pagamenti non si possono più effettuare tramite il bollettino di c.c. o il bonifico bancario in quanto devono essere effettuati obbligatoriamente con la nuova modalità pagoPA così come previsto dal D.Lgs.n.217 del 13/12/2017 o in contanti presso la sede camerale.
Si tratta di un nuovo sistema di pagamenti in modalità elettronica che gli utenti/ contribuenti devono utilizzare scegliendo la banca, lo strumento di pagamento (addebito in conto corrente,carta di credito, bollettino postale elettronico) e il canale (conto web, ATM, mobile).
Sono sempre consentiti i pagamenti in cassa presso l'Ente e/o il soggetto che svolge il servizio di tesoreria.
Riferimenti normativi
- Titolo VIII c.p.c;
- L.580/93 e succ. modif. art.2 comma 4 lett.a);
- D.L.vo 28/2010;
- D.M.180/2010;
- D.I. 145/2011.
- D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.
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