Normativa in materia di emergenza Coronavirus
Camera in ascolto: filo diretto con le imprese per l’emergenza Covid-19
Lo sportello garantisce assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 attraverso i seguenti canali:
telefono 0881/797311 – email: emergenzaeconomica@fg.camcom.it
Aggiornamenti e informazioni sulle normative in materia di emergenza coronavirus
------SEZIONE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO------
VADEMECUM
Aggiornato alle disposizioni dettate dal Dpcm 3 dicembre 2020 (disposizioni in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021)
In relazione all’andamento epidemiologico del virus Covid-19 il governo ha adottato il Dpcm 3 dicembre 2020 che ha prorogato normative anticontagio stringenti che incidono sulle attività produttive e commerciali. Le nuove norme sono entrate in vigore il 4 dicembre 2020 sostituendo quelle in precedenza emanate con Dpcm 3 novembre 2020.
È rimasta in vigore, in particolare, la disposizione secondo la quale in alcune Regioni, caratterizzate da uno scenario di gravità più elevato, sono previste ulteriori restrizioni in vigore sul proprio territorio oltre a quelle di portata nazionale. Le Regioni sono così state comunemente classificate in zone gialle, zone arancioni e zone rosse.
La Regione Puglia, con Ordinanza del Ministero della Salute 5 dicembre 2020 è stata considerata ‘a rischio moderato’ e classificata in cosiddetta ‘zona gialla’. Tuttavia, in data 7 dicembre 2020 è intervenuta l’Ordinanza regionale n. 448 che per alcuni Comuni della provincia di Foggia ha stabilito l’applicazione delle prescrizioni previste per la ‘zona arancione’.
Per semplicità, il gruppo di lavoro delle Camere di Commercio italiane che cura il portale ateco.infocamere.it ha predisposto una tabella riportante i codici Ateco delle attività da considerarsi sospese. Si precisa che, in tale tabella non sono riportati i codici Ateco relativi alla ristorazione in quanto, come meglio spiegato di seguito, non sono da considerarsi sospesi dato che i servizi di asporto e consegna a domicilio restano attivi.
Di seguito si riporta l’elenco dei 14 Comuni della Capitanata individuati quale ‘zona arancione’ dall’Ordinanza regionale n. 448 e le relative disposizioni valide solo nei relativi territori comunali.
COMUNI ‘ZONA ARANCIONE’ ex Ordinanza Regionale 448 del 07 dicembre 2020
- Accadia
- Ascoli Satriano
- Carapelle
- Cerignola
- Foggia
- Lucera
- Manfredonia
- Monte Sant’Angelo
- San Marco in Lamis
- San Nicandro Garganico
- San Severo
- Torremaggiore
- Troia
- Zapponeta
DISPOSIZIONI VALIDE SOLO PER I COMUNI SOPRA INDICATI (zona arancione)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Si riportano, invece, di seguito le disposizioni valide solo per i restanti Comuni e quelle valide per l’intera provincia.
DISPOSIZIONI VALIDE SOLO PER I COMUNI non indicati nell’Ordinanza della Regione Puglia (zona gialla)
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentire dalle ore 5:00 alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (art. 1 comma 1 lett. gg)
DISPOSIZIONI NAZIONALI (valide per tutti i Comuni della provincia)
Resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1 comma 6).
Restano sospese:
- le attività dei parchi tematici e di divertimento (art. 1 comma 9, lett. c);
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 1 comma 9, lett. f);
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1 comma 9, lett. l), anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (cosiddetti ‘corner’);
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (art. 1 comma 9, lett. m);
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche (art. 1 comma 9, lett. n);
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza (art. 1 comma 9, lett. o);
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida adottati anche a livello regionale in coerenza con i criteri nazionali di cui all’Allegato 10 (pag. 69 del documento Allegati DPCM). Si raccomanda, altresì, l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11 (pag. 71 del documento Allegati DPCM) (art. 1 comma 9, lett. ff).
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00 (art. 1 comma 9, lett. ff).
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1 comma 9, lett. hh).
I servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida adottati anche a livello regionale in coerenza con i criteri nazionali di cui all’Allegato 10 (pag. 69 del documento Allegati DPCM) (art. 1 comma 9, lett. ii).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (art. 1 comma 9, lett. ll).
Sull’intero territorio nazionale, inoltre, tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 4).
- Protocollo d’intesa Governo-Parti sociali (allegato 12)
- Protocollo d’intesa Ministero Trasporti e Lavoro - Parti sociali sicurezza cantieri (allegato 13)
- Protocollo d’intesa settore trasporto logistica (allegato 14)
In ordine alle attività professionali (art. 1 comma 9 lett. nn) si raccomanda che:
Si riportano per memoria storica i precedenti testi normativi:
- Dpcm 3 novembre 2020
- Dpcm 24 ottobre 2020
- Dpcm 18 ottobre 2020
- Dpcm 13 ottobre 2020
- Dpcm 14 luglio 2020 in vigore fino al 31 luglio. Successivamente, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 83/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre, le disposizioni sono state applicabili sino all’entrata in vigore del Dpcm 7 agosto 2020;
- Dpcm 11 giugno 2020 - in vigore fino al 14 luglio 2020;
- Dpcm 17 maggio 2020 - in vigore fino al 14 giugno 2020;
- Dpcm 10 aprile 2020 - in vigore fino al 3 maggio 2020;
- Dpcm 11 marzo 2020 - commercio al dettaglio, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona;
- Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato con decreto Mise 25 marzo 2020) - altre attività produttive industriali e commerciali;
- Dpcm 1 aprile 2020 (proroga della validità dell’efficacia al 13 aprile 2020).
Ha, inoltre, previsto, che, anche in deroga alle clausole statutarie, le assemblee possano tenersi ‘online’ vale a dire “mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto”. Di conseguenza è consentito l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza.
Inoltre, per le società a responsabilità limitata è sempre consentito, anche in presenza di clausole statutarie contrarie, evitare la convocazione assembleare ed assumere decisioni sociali mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Come è noto, il DL 17 marzo 2020 n. 18 all’art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) ha posticipato al 28 giugno 2020 il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative che hanno chiuso l’esercizio sociale il 31/12/2019.
Tuttavia, non è stato prorogato alcun termine per il deposito al registro imprese che resta fissato in 30 giorni dall’approvazione.
Nel caso in cui, pertanto, una società dovesse approvare il bilancio prima del termine ultimo su citato, avvalendosi delle modalità alternative di convocazione possibili in periodo di emergenza (per corrispondenza e con modalità online), la stessa sarà obbligata a effettuare il deposito al registro delle imprese nel consueto termine di 30 giorni dall’approvazione per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile.
1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Ultima modifica:
#Covid-19
La Camera di commercio di Foggia al fianco delle imprese
NUMERI DEDICATI
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
Assistenza telefonica Registro Imprese
0881.797230
Camera in ascolto - filo diretto con le imprese
0881.797311
emergenzaeconomica@fg.camcom.it
Come usufruire dei servizi camerali nel periodo di emergenza
Aggiornamenti normativi, interventi economici, export, documenti utili e statistiche
