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Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società

L’ufficio Registro delle Imprese di Foggia attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese (D.P.R. del 23 07/2004 n. 247).
L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore

  • irreperibilità dell’imprenditore

  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi

  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

L’avvio del procedimento, con l’allegato elenco delle imprese destinatarie della procedura di cancellazione d’ufficio, viene comunicato mediante pubblicazione all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Foggia per 45 giorni consecutivi o tramite Pec, se attiva e valida.
Le imprese individuali che ricevono la notifica di avvio del procedimento di cancellazione devono presentare la denuncia di cessazione oppure la comunicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell’impresa o del titolo che consente l’esercizio dell’impresa.
Decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec, se attiva e valida, o 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all’Albo on line di cui sopra senza aver fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’impresa, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Cancellazione d'ufficio delle società di persone

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale

  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi

  • mancanza del codice fiscale

  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi

  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

L’avvio del procedimento, con l’allegato elenco delle imprese destinatarie della procedura di cancellazione d’ufficio, viene comunicato mediante pubblicazione all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Foggia per 45 giorni consecutivi o tramite Pec, se attiva e valida
Le società che ricevono la notifica di avvio del procedimento di cancellazione devono presentare la denuncia dell’avvenuto scioglimento e cancellazione dal Registro Imprese con le modalità previste per la trasmissione telematica oppure devono fornire elementi riguardanti la persistenza dell’attività sociale.
Decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec, se attiva e valida, o 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all’Albo on line di cui sopra senza aver fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza della società, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nell’ipotesi in cui dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, codice civile.

L’art. 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall'art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.
La Camera di Commercio di Foggia avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per almeno tre anni consecutivi come previsto dall'art. 2490 c.c.
I presupposti sono quindi:

  • che la società sia in liquidazione

  • che risulti non effettuato il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi

L'ufficio del Registro delle imprese notifica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio mediante pubblicazione all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Foggia per 30 giorni consecutivi o tramite Pec, se attiva e valida, assegnando un termine di 15 giorni  dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec, se attiva e valida, o 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all’Albo on line per presentare eventuali osservazioni, dimostrare la persistenza dell'attività societaria, oppure per presentare al Registro imprese, i bilanci mancanti.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020 - c.d. Decreto Semplificazioni

Riferimento normativo: art. 40 16 Luglio 2020, n. 76 conv. con mod. dalla L. 11 Settembre 2020, n, 120.
Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;

b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Se nel termine indicato, viene presentata la domanda motivata di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento. In caso contrario, decorso il termine assegnato, il Conservatore del Registro delle imprese, dopo aver verificato l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo.
Contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.

Comunicazione di avvio del procedimento

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Contatti

Patrizia Teresa Capone
Camera di Commercio
Area I - Servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato
Servizio V - Servizi anagrafici certificativi
patrizia.capone@fg.camcom.it
0881 797 330
stanza 19 | Primo Piano

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Ultima modifica:

Venerdì, 3 Febbraio, 2023 - 12:20

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